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Comparto Scuola di Torino
Via Susa, 35 - 10138 Torino
Tel. 011/5536897 - fax 011/5536966
Cellulare 333/ 6749162
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RSU

DALLA PARTE DELLE REGOLE
PER LA TUTELA DEI LAVORATORI
SCEGLI IL SINDACATO UGL
In occasione delle elezioni che si svolgeranno a marzo del 2012, contatta la Segreteria provinciale per candidarti come RSU


GRADUATORIE TERZA FASCIA ATA
Il termine ultimo per la presentazione on line dell’allegato D3 (scelta 30 scuole) è stato prorogato alle ore 14.00 del 30 dicembre. Il termine per la presentazione degli allegati cartacei D1, D2 e D4 rimane fissato al 15 dicembre.

GRADUATORIE DI TERZA FASCIA ATA
SCHEDA RIEPILOGATIVA DECRETO SALVAPRECARI
ELENCHI PRIORITARI A.S. 2011-2012
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
POSTI DISPONIBILI PERSONALE ATA
CONVOCAZIONE IDONEI CONCORSO MOBILITÀ VERTICALE
ELENCHI ATA CONVOCATI
PERSONALE A.T. A. CALENDARIO OPERAZIONI DI NOMINA A.S. 2011/2012
GRADUATORIE PROVVISORIE SECONDA POSIZIONE ECONOMICA
Scheda riepilogativa Graduatorie di Istituto a cura della Segreteria nazionale Ugl Scuola
GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENTI ED EDUCATORI
ATA SECONDA FASCIA E GRADUATORIE DI ISTITUTO: INSERIMENTO O RETTIFICA ELENCO SCUOLE
ATA : CALENDARIO PROVA SELETTIVA SECONDA POSIZIONE ECONOMICA
PROVA SELETTIVA SECONDA POSIZIONE ECONOMICA
Personale A.T.A. Attribuzione della seconda posizione economica: attività preliminari connesse all’organizzazione della prova selettiva (Nota prot.n. 4956 del 15 giugno 2011)
ATA : PRIMA POSIZIONE ECONOMICA
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E ASSISTENTI TECNICI:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
PER L' ATTRIBUZIONE DELLA SECONDA POSIZIONE ECONOMICA
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO : COMUNICAZIONE
POSIZIONI ECONOMICHE ATA
GRADUATORIA PERMANENTE PROVVISORIA ATA PUBBLICATA DALL' UST
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DOCENTI ED EDUCATORI : INDICAZIONI
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DOCENTI ED EDUCATORI
GRADUATORIE PERMANENTI E DI ISTITUTO ATA: SEQUENZA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
ELEZIONI RSU -PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Le elezioni delle Rsu possono essere indette prima della definizione
dei nuovi comparti. Possono candidarsi i docenti, gli educatori ed il personale Ata a tempo indeterminato.
L' Ugl Scuola invita coloro che intendono svolgere il ruolo di RSU a contattare la Segreteria Provinciale.
FORMAZIONE PERSONALE ATA
SCUOLE RSU DECADUTE
ISTRUZIONI MODELLO G
RSU : ELEZIONI SUPPLETIVE
Diventa Rsu dell' UGL scuola.
Se sei un docente, un Educatore od un Ata di ruolo,
se nella tua scuola le Rsu sono decadute ( a causa delle dimissioni di
un numero superiore al 50% dei componenti o per dimensionamento),
se vuoi dare un nuovo impulso alla contrattazione di Istituto, contatta
la Segreteria provinciale Ugl Scuola Torino.
GRADUATORIA ATA 24 MESI : MODELLO G data di scadenza inerente la presentazione on-line dell'allegato "G" (l'invio on-line può essere effettuato dalle ore 9,00 del 29 marzo 2011 alle ore 14,00 del 28 aprile 2011)
MOBILITÀ PERSONALE SCOLASTICO
Mobilità verticale : periodo di Prova per il Personale AT.A
Circ. reg. nr. 44 del 09/02/2011
Prot. n. 402 del 20/01/2011
Indizione e svolgimento, per l'anno scolastico 2010/2011, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA ai sensi dell'art. 554 del D.Lvo. 16.04.1009, n. 297 ed in base all'O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009."
Circ.Reg. N°39 07/02/2011
Circ. reg. nr. 19 del 21/01/2011
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE DI MOBILITÀ
DECORRENZA PERIODO DI PROVA ATA MOBILITÀ VERTICALE
GRADUATORIE PERMANENTI ATA
Circ. n. 044 - 21.01.2011
CESSAZIONI DAL SERVIZIO-PERSONALE SCUOLA
INDICAZIONI OPERATIVE
DOMANDA DI MOBILITÀ: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
26 novembre 2010 Rappresentanze Sindacali Unitarie
NUOVE NORME SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Circolare n. 88 dell'8 novembre 2010
ELENCHI PRIORITARI DEFINITIVI
ELENCHI PRIORITARI A.S. 2010-2011 DD.MM. 68 e 80 del 2010 Personale ATA
Circ. n. 575 - 25.10.2010
DIRITTO ALLO STUDIO Circ. n. 541 - 08.10.2010
PERSONALE ATA-MOBILITA' VERTICALE-BIENNIO SCOLASTICO 2009/2011-CONVOCAZIONI AI FINI DELLA NOMINA
CP547-12/10/2010
FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A
PROGETTO CULTURALE-LINGUISTICO PER I GIOVANI
Personale A.T.A. – Mobilità verticale– biennio scolastico 2009/2011 Circ. n. 537 - 08.10.2010
Nota prot. 8962 del 5 ottobre 2010 – Mob. professionale
Contingente nomine per mob. professionale ATA
Elenchi prioritari per l’a.s. 2010/11: DM 68 e DM 80/2010
ELENCHI PRIORITARI PER L'ASSEGNAZIONE
DI SUPPLENZE TEMPORANEE
D.M. n. 68 del 30 luglio 2010
Personale Destinatario
1) personale docente ed educativo, inserito a pieno
titolo nell’a.s. 2010-2011 nelle graduatorie a esaurimento di cui all’ art. 1,
c. 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
2) personale ATA, inserito a pieno titolo, per l’a.s.
2010-2011 nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004.
Requisiti
1) aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009
nomina a tempo
determinato di durata annuale o sino al termine delle
attività didattiche o, attraverso le graduatorie d’istituto, una supplenza di almeno 180
giorni in un’unica istituzione scolastica;
2) non aver ottenuto per l’ a.s. 2010/2011 nomina o di
averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto;
3) non aver rinunciato nell’a. s. 2010-2011 ad una
supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad
esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di
circolo o di istituto.
Benefici
1) il personale docente e educativo ha diritto al
riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione
del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento;
2) Il personale A.T.A, ha diritto all’attribuzione
dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, da utilizzare
in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per
l’inserimento in esse.
Domanda
Va presentata per una sola provincia , tramite
l’istituzione scolastica di servizio nell’a.s. 2008/2009, dal 15 al
30 settembre 2010 indirizzandola esclusivamente ad uno degli Uffici seguenti
a) alla sede provinciale dell’ufficio scolastico
regionale che gestisce le graduatorie descritte all’ inizio.
b) alla sede provinciale dell’ufficio scolastico
regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per l’a.s. 2010/2011;
c ) alla sede provinciale dell’ufficio scolastico
regionale nella cui graduatoria ad esaurimento il personale docente è inserito in coda,
in via obbligatoria, ai fini del completamento d’orario, qualora al momento della
presentazione della domanda abbia già stipulato per l’anno scolastico 2010/2011 un
contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un
numero di ore inferiore a quello di cattedra.
Qualora la provincia nella quale l’interessato ha
dichiarato la propria disponibilità sia diversa da quella in cui risulta inserito nelle graduatorie di
circolo e di istituto, la sua inclusione in queste ultime si intende sospesa finché fruisce dei
benefici di cui al presente provvedimento, tranne il caso che sia destinatario di eventuali
supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
La scelta delle sedi deve essere operata per
distretti:
- almeno 2 distretti, qualora il territorio sia
suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
- almeno 3 distretti, qualora il territorio sia
suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia
suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia
suddiviso in numero di distretti maggiore di 16.
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole
dell’infanzia e primaria, disciplinate dall’art. 5, c.6 e dall’art. 7 c.7 del Regolamento sul
conferimento delle supplenze adottato con DM. 131/07, può essere indicato 1 solo distretto
nell’ambito di quelli prescelti.
Elenchi Prioritari
1) Il personale verrà inserito in elenchi, ordinati,
secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute.
Rinunce che comportano penalizzazioni
La rinuncia immotivata ad una supplenza comporta la
perdita del diritto:
- alla priorità;
- alla valutazione del punteggio secondo il presente decreto;
- alla disoccupazione.
Rinunce
che non comportano penalizzazioni
- rinuncia ad una supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine
delle attività didattiche offerto successivamente o un progetto regionale;
- rinuncia ad un contratto perché già impegnati in una supplenza;
- nella scuola dell’ infanzia o primaria, rinuncia ad un contratto perché già impegnati in una
supplenza di durata fino a 10 giorni.
Progetti
regionali
Il personale avente i requisiti predetti può rivolgere
domanda all’Ufficio Scolastico Regionale per partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli
Uffici scolastici regionali.
Benefici
Al personale docente educativo ed ATA, non inserito
negli elenchi prioritari, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta
il punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto stesso.
Obblighi
La rinuncia immotivata comporta la decadenza dal
diritto alla disoccupazione, ove spettante.
Salvo sia diversamente disposto dalle singole
Convenzioni, durante la partecipazione al progetto non si possono accettare
supplenze temporanee attribuite in virtù del presente decreto.
l D.M. n.80 del 15
settembre 2010 ha esteso gli effetti del D.M. 68 al personale che nell’anno
scolastico 2009/2010 ha ottenuto nomina
a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività
didattiche per l’a. s. 2010-2011.
Gli elenchi prioritari delle supplenze temporanee
comprenderanno conseguentemente sia i destinatari del DM 30 luglio 2010 n. 68
quanto i destinatari del presente decreto.
Questi ultimi saranno inseriti col punteggio che loro
compete di seguito ai destinatari del precedente decreto n 68/2010.
DISABILI
INSERIMENTO NEL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (legge 68, 12/03/1999)
Previo accertamento da parte delle commissioni istituite presso le ASL , di fronte alle quali la persona può farsi assistere dal proprio medico di fiducia, la
persona disabile ha il diritto di accedere agli appositi elenchi previsti
presso i centri per l'impiego.
Il diritto al collocamento
obbligatorio spetta nei seguenti casi:
- riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% causata dal lavoro (accertata dall'Inail);
- stato di non vedente o sordomuto;
- invalidità di guerra.
Qualora lo stato di disabilità, inesistente al momento dell’assunzione,
sia sopravvenuto in seguito ad infortunio o a malattia professionale, il
lavoratore, pubblico o privato, ha diritto alla conservazione del posto. Ove è possibile, i lavoratori
disabili, svolgono funzioni equivalenti in mancanza,
vengono destinati a mansioni inferiori, mantenendo tuttavia il trattamento
economico della categoria di provenienza. Soltanto in caso di inidoneità a qualsiasi mansione, vengono collocati presso
aziende ove possano svolgere un'attività compatibile alle proprie condizioni. Al fine di favorire il
reinserimento lavorativo, le Regioni possono
organizzare dei corsi di formazione.
QUOTE DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Sia nel settore pubblico che
in quello privato, sono stabilite le seguenti quote:
a) da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore (per i privati solo in caso di nuove assunzioni);
b) da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori;
c) più di 50 dipendenti, 7% dei lavoratori;
le frazioni percentuali vengono arrotondate per eccesso.
Non sono computabili tra i dipendenti ai fini della determinazione della quota della
riserva:
- le persone disabili;
- quelle assunte con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a 9 mesi;
- i soci di cooperative;
- i dirigenti;
Non possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori divenuti inabili durante il servizio a causa di infortunio o malattia nei seguenti casi:
- se l'evento è causato dall'inosservanza delle norme di sicurezza e igiene da parte del datore di lavoro accertata in sede giurisdizionale;
- se la riduzione della capacità lavorativa non supera il 60%;
La richiesta dei datori di lavoro può essere nominativa:
nel caso a)
nel caso b) per il 50%
nel caso c) per il 60%
L'art. 5 legge 68, 12/03/1999, tuttavia, consente alle Amministrazioni di richiedere l'esonero parziale o totale dell'obbligo di assunzione dei disabili, giustificata in base alla particolare tipologia dell’attività da svolgere.
ASSUNZIONI
Avvengono per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento, previa verifica della compatibilità
con le mansioni da svolgere. Ai sensi dell'art. 5 legge 68, 12/03/1999, il controllo
sull'adozione delle misure volte a favorire l'inserimento, la gestione delle
liste, il rilascio delle esoneri sono affidati ad uffici competenti regionali
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 469,23/12/1997.
Per ogni persona si annotano, in un'apposita scheda, il tipo di minorazione, la
gravità, le capacità lavorative residue e le competenze. La graduatoria dei disoccupati
disabili è pubblica, coi limiti imposti dalla legge
sulla privacy (legge 675, 31/12/1996). In caso di licenziamento per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore
mantiene la stessa posizione in graduatoria che aveva al momento dell'assunzione. Nei concorsi per le assunzioni
presso le pubbliche amministrazioni sono previste speciali modalità di
svolgimento a favore dei disabili. Salvo l'idoneità specifica richiesta dalla funzione da svolgere , è stato abolito il requisito
della sana e robusta costituzione.
RAPPORTO DI LAVORO
Il trattamento normativo ed economico è quello previsto delle leggi e dai contratti collettivi.
Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
A seguito dell’aggravamento delle condizioni di salute o di variazioni significative nell'organizzazione del lavoro, può essere
richiesta sia dal lavoratore che dal datore di lavoro la verifica della
commissione medica per accertare la sussistenza della compatibilità con le
mansioni lavorative.
Ove questa venga meno e fino a che non vi siano miglioramenti, il disabile ha
diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro e può essere
impiegato in tirocinio formativo.
Nel caso in cui, attuati i possibili adattamenti dell'organizzazione del
lavoro, la predetta commissione accerti l'inidoneità, il rapporto di lavoro può essere risolto.
Rispetto al lavoratore disabile il licenziamento nell'ambito della procedura
per la dichiarazione di mobilità (art. 4, co 9, legge 223, 23/07/1991) o per riduzione di personale o per giustificato motivo
oggettivo sono annullabili se il numero dei restanti lavoratori disabili è inferiore alla quota di riserva.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad
avvisare gli uffici competenti per la sostituzione.
SANZIONI PER IL LAVORATORE
Nei confronti del lavoratore
disabile che, senza giustificato motivo, per due volte consecutive non risponda alla convocazione o rifiuti l’offerta di lavoro,
la direzione provinciale del lavoro dispone la cessazione dell’indennità di disoccupazione e la
cancellazione dalle liste per sei mesi.
CONVENZIONI
Infine, oltre alle norme che regolano l'assunzione obbligatoria, è prevista la
possibilità di stipulare una serie di convenzioni tra uffici competenti e datore di lavoro.
RSU
Nelle scuole ove si è verificata decadenza delle Rsu si sono svolte le elezioni suppletive.
Nelle altre scuole, le Rsu rimarranno in carica e le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dal decreto attuativo 31 ottobre 2009, n. 150, in vigore dal 15 novembre 2009:entro il 30/11/2010 e successivamente alla formazione dei nuovi comparti di contrattazione.
L'Ugl invita i lavoratori della scuola (ata, docenti, educatori) a candidarsi per le prossime elezioni.
LE RSU NEL COMPARTO SCUOLA
Le RSU (rappresentanze sindacali unitarie) sono state istituite con l'accordo quadro 7 agosto 1998.
Sono operanti in ogni ambito di lavoro , pubblico o privato, e fino a 200 dipendenti debbono essere tre.
Nella scuola possono candidarsi i lavoratori a tempo indeterminato, pieno o parziale, docenti o ata .
I dipendenti con contratto annuale non possono candidarsi, ma hanno diritto al voto .
Per la validità delle elezioni il quorum richiesto del 50% +1 .
La RSU si rinnova ogni tre anni, salvo l'ipotesi di dimissioni da parte di una quota dei componenti superiore al 50%; in tal caso si procede alle elezioni anticipate.
Qualora la percentuale sia inferiore, il dimissionario viene sostituito dal secondo candidato della medesima lista.
IL RUOLO E I DIRITTI DELLE RSU
Con cadenza annuale, in ogni istituzione scolastica viene stipulato il contratto di istituto che stabilisce, nel pieno rispetto del contratto nazionale, le regole dettate dalle specificità del contesto scolastico e le modalità di distribuzione del fondo di istituto, in relazione a quanto richiede il piano dell' offerta formativa (pof).
Le parti della contrattazione sono le RSU e il dirigente scolastico.
Rispetto a quest' ultimo le RSU operano in un rapporto di pari dignità.
Il compito delle RSU è di vigilare sulla corretta applicazione del contratto nazionale e di istituto.
La finalità di tutelare tutti i lavoratori.
A tale scopo le RSU possono intervenire per dirimere piccole controversie che insorgano tra lavoratore e dirigente scolastico. Per le questioni più complesse debbono richiedere l' intervento
del sindacato.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza.
Le RSU hanno diritto di fruire di un albo, di utilizzare il pc , il fax , il telefono e di usare un locale della scuola, ove è possibile, in modo permanente.
Possono indire assemblee in orario di lavoro e anche richiedere la partecipazione di esponenti
del sindacato.
Infine, le RSU hanno diritto complessivamente ad un monte ore di permessi retribuiti ( trenta minuti per ogni dipendente di ruolo).
MATERNITÀ
MATERNITÀ E PATERNITÀ
Il decreto legislativo 151/2001 costituisce il T.U.(testo unico) che racchiude le norme vigenti in materia ed estende al lavoratore padre i diritti riconosciuti alla lavoratrice dalla legge 1204/71.
All'art. 1, il decreto, riconosce la validità delle condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
A sostegno della famiglia, il T.U. vieta ogni discriminazione nel lavoro (l. 903/77) e prevede l' anticipazione del TFR (trattamento di fine rapporto).
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE (art.6 e ss.)
(art. 1.d.l. 645/96)
la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici si applica :
- durante il periodo di gravidanza
- fino al 7° mese di età del bambino (estesa ai casi di adozione o affidamento)
Visite mediche
- ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera
- visite ostetrico-ginecologiche
- prestazioni specialistiche previste dal decreto del Ministro della sanità(art.1,comma 5,lett.a, legge124/88)
Se fissate in orario di lavoro, danno il diritto a permessi retribuiti da richiedere con apposita istanza e da giustificare con certificato che attesti data e ora della visita .
LAVORI VIETATI (art. 7)
(art. 3.d.l. 645/96; art. 12,co 3,l. 53/2000)
1)sollevamento di pesi;
2) lavori pericolosi faticosi ed insalubri ( art. 5 D.P.R. 1026/76 all. A), tra i quali quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro( all. B);
Ove possibile, la lavoratrice è spostata ad altre mansioni (dal datore di lavoro o dall’ ispettore del ministero del lavoro,d'ufficio o su istanza della lavoratrice), con il rispetto dei seguenti criteri:
a) conservando la retribuzione e la qualifica originaria , se si tratta di mansioni inferiori ;
b) senza alcuna diminuzione della retribuzione , se si tratta di mansioni equivalenti(art. 13, legge 300/70);
c) acquisendo retribuzione e categoria superiori, se si tratta di mansioni superiori (art. 13, legge 300/70);
Quando lo spostamento a mansioni diverse non sia praticabile, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro.
L’ inosservanza dei predetti divieti è punito con l’ arresto fino a 6 mesi.
ULTERIORI DIVIETI (artt. 8,9,10)
Esposizione a radiazioni ionizzanti (art. 69, d.l 230/95): il divieto è esteso al periodo di allattamento;
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale( art. 13, l. 232/90; art. 14,l. 53/2000) :lavoro operativo
Personale militare femminile(art. 4, co 3,d.l. 24/2000) : incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri.
VALUTAZIONE DEI RISCHI (artt. 11,12)
(art. 4.d.l. 645/96)
Oltre agli obblighi di cui all’ art. 7, sul datore di lavoro incombe :
1) l'onere di effettuare la valutazione dei rischi (art. 4, co1,d.l. 626/94), in particolare dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C;
2) informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e
sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
3) qualora, effettuata la valutazione, risulti l’ esistenza di rischi, adottare le misure necessarie affinchè siano evitati:
a) modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
L'inosservanza della disposizione è punita con l’ arresto fino a 6 mesi.
b) ove ciò non sia possibile, spostando la lavoratrice a mansioni diverse a norma dell’ art. 7 e contestualmente avvisando per iscritto il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, co 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17,co 1 e 2.
LAVORO NOTTURNO(art. 53)
( art.5,co1 lett.a) e b), l. 903/77)
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'art. 5, co 2, lett. c), della l. 903/77, non sono altresi' obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della l.104/92 e successive modificazioni.
Interruzione della gravidanza (art. 19)
L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria è considerata a tutti gli effetti come malattia.
La pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro ai sensi dell'art. 17,l. 194/78.
ALLEGATI
CONGEDO DI MATERNITÀ (art. 16 e ss.)
La disciplina comune è integrata da alcune disposizioni contrattuali.
Documentazione da presentare al datore di lavoro( art. 21)
1)certificato medico indicante la data presunta del parto;
2)entro 30 giorni, il certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva(art. 46, D.P.R. 445/2000).
Astensione obbligatoria dal lavoro(art. 16)
La durata complessiva è di 5 mesi, così suddivisi:
1) 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto;
2) 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto alle seguenti condizioni(art.20):
a)che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che non vi sia pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro
b) che l’ attività non sia inclusa nell’ elenco dei lavori per i quali(con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale) è vietata tale opzione.
Ulteriori eventuali periodi
1) ove il parto avvenga oltre la data prevista, tra la data presunta e la data effettiva del parto;
2) ove il parto avvenga prima della data prevista i giorni non fruiti prima del parto verranno aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Disciplina contrattuale (art. 12, co 3 CCNL 2006/2009)
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro sia ricoverato , la madre, previa presentazione di certificato medico comprovante l' idoneità dello stato di salute, può rientrare al lavoro, richiedendo che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di rientro a casa del figlio. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo (allattamento) di cui all'art. 39 d.l. n. 151/2001.
Astensione anticipata (art.17)
- a 3 mesi prima del parto nei lavori ritenuti gravosi o pregiudizievoli in base a decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- per uno o più periodi anteriori a quello di astensione obbligatoria, sulla base di accertamento medico (artt 2 e 7 del d.l. 502/92), disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro nei seguenti casi:
a) sussistenza di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, d’ ufficio o su istanza della lavoratrice ( in questo caso entro 7 giorni dal ricevimento della stessa);
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
Tutti i provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
Trattamento economico e normativo
(disciplina contrattuale, art. 12,co 2, CCNL 2006/2009)
Durante il congedo di maternità ( ordinario o anticipato) e di paternità (art. 28), ai lavoratori della scuola spetta l'intera retribuzione fissa mensile ( la legge 151/2001 attribuisce l’ 80%, ma in realtà quasi tutti i contratti collettivi prevedono l’ integrazione del datore di lavoro fino al 100%) nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero(artt. 12 e17, co 8,CCNL 2006/2009). Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi effettivo anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
disciplina comune (art.22) (art. 3,co 2,l.903/77.d.l. 148/93)
L'indennità giornaliera è pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, è corrisposta dal datore di lavoro(art. 1 d.l. 663/79) ed è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
I periodi di congedo di maternità:
-si computano nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti( compresi tredicesima e ferie);
-non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'art. 7 della l.223/91, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità;
- si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità;
-sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, salvo che i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti;
Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'art. 9,l.223/91 la lavoratrice che, nel periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, o l'avviamento a corsi di formazione professionale.
La lavoratrice ha diritto ai trattamenti accessori, alla tredicesima mensilità e agli altri premi eventualmente erogati.
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (art. 24) ( art. 6,co 3,d.l .148/93)
L'indennità di maternità spetta anche nei seguenti casi:
1) licenziamento per giusta causa;
2) chiusura dell'azienda (art 54, co3 lett. a) e b));
3) sospensione, assenza dal lavoro senza retribuzione o disoccupazione, purché tra l'inizio di tali eventi e quello del congedo di maternità non siano decorsi più di 60 giorni (non si tiene conto ai fini del computo dei 60 giorni delle assenze per malattia,infortunio,congedo parentale, congedo per la malattia di un altro figlio, ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, ne' dei giorni di assenza per il tempo parziale di tipo verticale);
qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla fine del rapporto di lavoro:
a)se la lavoratrice percepisce l'indennità di disoccupazione, questa viene sostituita dall’ indennità di maternità;
b) se non fruisce della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, 26 contributi settimanali.
Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro e si trovi, all'inizio del congedo stesso, in cassa integrazione, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità di maternità.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della l.223/91.
Trattamento previdenziale (art. 25) (art. 2,co 1,4,6 ,d.l. 564/96)
Ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi, non e' richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa.
In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità al di fuori del lavoro sono considerati ai fini pensionistici, purché si possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio.
La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 ,l. 155/81, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri contributivi sono addebitati alla relativa gestione pensionistica.
Adozioni e affidamenti (Art. 26,art. 6,co 1,l. 903/77)
- Il congedo di maternità successivo al parto (art.16,co1, lett. c) può essere richiesto in caso di adozione o affidamento di un bambino di età non superiore a sei anni, durante i primi tre mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali(Art. 27) art. 6,co 1,l. 903/77,art. 31,co 3 e 39-quater, lettere a) e c),l. 903/77)
Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, il predetto congedo spetta anche se il minore abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali,il genitore ha, altresì, diritto a fruire di un congedo non retribuito per la permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento.
L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.
CONGEDO DI PATERNITÀ (art.28,art.6 bis,co 1 e 2,l. 903/77)
Spetta per intero o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Al datore di lavoro dovrà essere presentata la certificazione relativa alle predette condizioni. In caso di abbandono, la dichiarazione ai sensi dell'art. 47,D.P.R.445/2000.
Il trattamento normativo,economico, previdenziale è il medesimo previsto per la lavoratrice (artt.22,23,25).
In tema di adozioni e affidamenti anche internazionali, spetta, alle medesime condizioni il congedo che non sia stato chiesto dalla madre (artt. 26 e 27).
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO (art.54) (art. 6-bis, co 4,l. 903/77,art. 2,co 2,d.l.566/94, art.18, co 1,l.53/2000) Periodo di divieto del licenziamento
Il licenziamento è vietato dall’ inizio di gravidanza fino al termine del congedo , nonché fino ad 1 anno di età del bambino ( nei casi di adozione o affidamento fino ad 1 anno dall’ inserimento del bambino nella famiglia).
Il divieto non si applica quando il licenziamento è causato:
a) da giusta causa per colpa grave;
b) da cessazione dell'attività' dell'azienda;
c) dall'ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o dalla scadenza del termine nei contratti a tempo determinato;
d) dall'esito negativo della prova(fermo restando il divieto di discriminazione di cui all'art. 4, l. 125/91 e successive modificazioni).
Durante il periodo del divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
E’ nullo il licenziamento:
1) disposto in violazione delle suddette norme;
2) causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino.
Le disposizioni del presente articolo si applicano al padre lavoratore.
La violazione delle suddette norme è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.
DIMISSIONI (art. 55) (ART. 18,CO,2,L.53/2000)
Le dimissioni volontarie presentate dal genitore nel periodo del divieto di licenziamento danno luogo al diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento, anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Le dimissioni volontarie devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. Non vi è obbligo di preavviso da parte del lavoratore.
Diritto al rientro e alla conservazione del posto(art. 56) (art. 17,co1,l.53/2000)
Al termine del congedo di maternità/paternità, permesso o riposo il genitore ha diritto:
1) di conservare il posto di lavoro;
2) salvo espressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupato o in altra ubicata nel medesimo comune;
3)di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino o di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare in caso di adozione e di affidamento.
4)di essere adibito alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
ALLEGATI
CONGEDO PARENTALE (art. 32 e ss.)
La disciplina comune è integrata da alcune disposizioni contrattuali
Disciplina contrattuale (art. 12, co 7,8 CCNL 2006/2009)
- La domanda, con la indicazione della durata, va presentata all'ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima, anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
- In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro 48 ore.
Fino all'8° anno di età del bambino, ciascun genitore può assentarsi dal lavoro per più periodi fino al limite complessivo di 10 mesi (11 se il padre usufruisce di almeno 3 mesi).
Il congedo parentale può essere richiesto:
- dalla madre alla fine del congedo di maternità fino a 6 mesi:
- dal padre fin dal momento della nascita per un periodo fino a 6 mesi (7 se il padre usufruisce di almeno 3 mesi):
- qualora vi sia un solo genitore, fino a dieci mesi.
il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni.
Disciplina contrattuale (art. 12, co 6 CCNL 2006/2009)
6. I periodi di assenza comprendono anche gli eventuali giorni festivi se ricadono all'interno dei periodi medesimi.
Prolungamento del congedo (art. 33)
Al termine del suindicato congedo parentale, nei casi di handicap (art.4,co1,l.104/92) ,è riconosciuto, se il bambino non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati , un ulteriore periodo di assenza fino a 3 anni o, in alternativa, i riposi di cui all'art. 42, co 1(allattamento).
Il diritto spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Trattamento economico e normativo(art. 34)
Spetta il 30% della retribuzione:
- Per i periodi di congedo parentale ordinario(art.32) fino al 3° anno di età del bambino e per la durata complessiva di 6 mesi:
- per tutto il congedo prolungato in situazione di handicap (art. 33).
Relativamente al punto 1), per i periodi eccedenti i 6 mesi il 30% spetta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'art. 23, ad esclusione del co 2 dello stesso( sono quindi esclusi i trattamenti relativi alla 13° mensilità e agli altri trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice).
L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'art. 22, co 2.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità o alla gratifica natalizia.
Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
In caso di sospensione, assenza dal lavoro senza retribuzione o disoccupazione, dal computo dei 60 giorni ,decorsi i quali si perde l’ indennità di maternità, i periodi di congedo parentale sono esclusi (art.24).
Disciplina contrattuale (art. 12, co 4 CCNL 2006/2009)
I primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Trattamento previdenziale (art. 35,art. 2,co 2,3 e 5,d.l.564/96)
I periodi di congedo parentale che danno diritto al suddetto trattamento economico e normativo(art. 34, co 1 e 2) sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica l'art. 25,co1( non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa).
I periodi di congedo parentale di cui all'art. 34, co 3(quelli condizionati dal reddito e quelli non retribuiti), sono coperti da contribuzione figurativa(il valore retributivo per tale periodo è il 200 % del valore massimo dell'assegno sociale con la facoltà di riscatto ai sensi dell'art. 13, l. 1338/1962, o con la contribuzione volontaria).
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall’ INPS, per i quali il congedo parentale è interamente o parzialmente non retribuito, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare ai sensi dell’art. 8, l. 155/1981.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di 5 anni ai sensi dell'articolo 13 l. 1338/1962 e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto lavorativo.
Adozioni e affidamenti Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali ( artt. 36, 37, 38)
(art. 6,co 2, l. 903/1977, art. 33,co 7,l.104/1992, art. 3,co 5,l.53/2000,artt. 31,co 3,lett.n) e 39-quater, lett. b),l. 184/1983)
Il congedo parentale spetta anche per le adozioni e gli affidamenti anche internazionali (l'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale) .
Il limite di età è elevato da 3 a 6 anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia fra i 6 e i 12 anni, il congedo parentale è fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del congedo parentale sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 1 a 5 milioni di lire.
RIPOSI E PERMESSI (artt. 39,40,41)
I riposi giornalieri (detti “allattamento”) sono usufruibili nel 1° anno di vita del bambino.
Ogni riposo ha la durata di 1 ora (1/2 ora ,se il bambino frequenta un asilo nido istituito dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle vicinanze).
I riposi sono:
- 2 (cumulabili) se l'orario giornaliero di lavoro è di almeno 6 ore;
- 1 se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Al padre spettano nei seguenti casi:
- affidamento esclusivo;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- quando la madre non è lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
Se il parto è gemellare, i predetti riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Riposi e permessi per i figli con handicap grave (art.42, artt.4,co 4 bis e 20,l. 53/2000)
- Fino all'età di 3 anni del bambino con handicap grave e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale sono previste 2 ore di riposo giornaliero (art. 33, co 2, l. 104/1992).
- Successivamente, il genitore ha diritto a 3 giorni al mese, anche consecutivi, di permesso retribuito (art. 33, co 3, l. 104/1992 ).
- Al raggiungimento della maggiore età i predetti permessi mensili (art.33,co3,l.104/1992) sono fruibili a condizione che vi sia convivenza o, in assenza di convivenza, che, a norma dell'art. 20,l. 53/2000, l'assistenza al figlio sia continuativa (ciò implica che la distanza tra le abitazioni dei due soggetti sia tale da consentirla) ed esclusiva ( il genitore deve essere l'unica persona che se ne può occupare).
- I riposi e i permessi di cui sopra (art. 33, co 4,l. 104/1992), possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
- il genitore o, dopo la sua scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità (art. 3, co 3, l. 104/1992 , accertata dall'Asl (art. 4, co 1, l. 104/1992) da almeno 5 anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui ai suddetti punti 1.2.3 (art. 33, co 1, 2 e 3, l. 104/1992), hanno diritto a fruire di un congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni( art. 4,co 2,l.53/2000) entro 60 giorni dalla richiesta.
Tale congedo è coperto da un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e da contribuzione figurativa, entrambe fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale, rivalutato annualmente in base all'Istat.
Per i dipendenti privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, tale indennità è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del d.l. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla l. 33/1980. Durante tale periodo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33,l. 104/1992 fatte salve le disposizioni di cui ai co 5 e 6 del medesimo articolo.
- I riposi, i permessi e i congedi spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Trattamento economico e normativo(art. 43)
(art. 8,l. 903/1977, n. 903, all'art. 33,co 4,l. 104/1992, d.l.324/1993, conv. art.2,co 3 ter,l.423/1993)
- Per i suddetti riposi e i permessi è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore e anticipata dal datore di lavoro
- Si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, co 5.
Trattamento previdenziale(Art. 44)
(art.10, co 5,l. 1204/1971,'art. 33,co 4,l. 104/1992)
-
Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, co 2.
- I 3 giorni di permesso mensile di cui all'art. 42, co 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Adozioni e affidamenti(Art. 45)
(art.3,co 5,l. 53/2000, art. 33,co 7, l.104/1992)
-
Le disposizioni in materia di riposi ( artt. 39, 40 e 41) si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
- Le disposizioni di cui all'art. 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.
Sanzioni(Art. 46)
(art. 31, co 3,l. 1204/1971)
-
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a 5 milioni di lire.
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO (art. 47 e ss.)
I genitori, alternativamente, possono assentarsi per la malattia del figlio:
- senza limiti fino a 3 anni;
- per 5 giorni lavorativi all'anno oltre i 3 anni e fino ad 8 anni.
Il ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.
Documentazione da presentare: certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
I congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Trattamento economico e normativo(art.48)
I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità o alla gratifica natalizia.
Si applica l’ art.. 22 ,co 4,6,7.
Trattamento previdenziale (art. 49)
Fino a 3 anni i periodi di congedo per la malattia del figlio sono coperti da contribuzione figurativa.
Si applica l’ art. 25.
oltre i 3 anni fino a 8 anni è dovuta la copertura contributiva calcolata ai sensi dell'art. 35, co 2.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Adozioni e affidamenti (art. 50, art. 3, co 5,l. 53/2000)
Il congedo per la malattia del bambino spetta anche per le adozioni e gli affidamenti:
- senza limiti fino a 6 anni;
- per 5 giorni lavorativi all'anno oltre i 6 anni e fino ad 8 anni.
Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare per 5 giorni lavorativi all'anno.
Documentazione (art.51): il lavoratore deve presentare un'autocertificazione ai sensi dell'art.47, D.P.R. 445/2000 attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Sanzioni(art.52): Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del diritto in esame sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Altre norme di favore sono dettate dagli artt. 24,42,54
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